APPROFONDIMENTI

: COSA CAMBIA CON LA NUOVA UNI EN 14342
di Domenico Adelizzi
-----------------------------------------------------------

Paragrafo dopo paragrafo, analizziamo insieme le variazioni, le integrazioni e le sostituzioni rispetto alla vecchia norma ...

La fine del 2008, per i produttori parquet, è stata densa di incertezze e confusione, non solo per il mercato un po’ in ristagno, ma anche in funzione del comportamento da adottare per l’implementazione della marcatura CE, così come prevedeva la norma armonizzata UNI EN 14342:2005, che doveva entrare in regime di obbligatorietà in Italia a partire dal primo marzo 2009. Scriviamo “doveva”, perché, à metà dicembre 2008, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C 321/26 del 16 dicembre 2008), la proroga di un altro anno che, di fatto, ha posticipato la marcatura CE degli elementi di legno per parquet e pavimentazioni al prossimo 1 marzo 2010.
Alla base di questa “proroga” (che ha dato origine inizialmente a una confusione interpretativa sulla data di applicazione della norma) è stata la pubblicazione del nuovo documento normativo denominato UNI EN 14342:2005 + A1:2008, che è entrato a far parte del corpo normativo nazionale dallo scorso 23 ottobre 2008 e che, rispetto all’edizione del 2005, prevede alcune integrazioni, sostituzioni e variazioni. Variazioni che, senza ombra di dubbio, in assenza di una proroga, avrebbero messo in difficoltà sia le aziende che già avevano pronta la marcatura CE con la versione della norma anno 2005, sia quelle che, non avendo ancora iniziato l’iter, avrebbero avuto tre - quattro mesi di tempo per predisporre l’intera documentazione per redigere il Factory Production Control (Piano di Controllo della Produzione) così come l’esecuzione delle prove iniziali di tipo (previste sia dalla vecchia sia dalla nuova versione della norma).

::: IMPORTANTE! PER TUTTI I PRODUTTORI DI ELEMENTI DI LEGNO PER PAVIMENTAZIONI LIGNEE E PARQUET
Mentre andiamo in stampa con la rivista apprendiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009 è stato pubblicato il Decreto del 16 febbraio 2009 avente titolo “Modifiche e integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione”, che apporta sostanziali variazioni per il settore dei pavimenti di legno, perché estende la possibilità di utilizzare nelle destinazioni d’utilizzo pubblico la classe di reazione al fuoco Cfl - s1, invece della precedente - e più severa - classe BFL - s1.
Tale importante modifica cambia anche l’approccio alla Marcatura CE conforme alla norma EN 14342:2005+A1, obbligatoria dal prossimo 1 marzo 2010: se con la precedente classe BFL - s1 si doveva necessariamente ricadere nel sistema 1 di attestazione della conformità (con l’obbligo da parte del produttore di attivare procedure più impegnative e costose), con l’accettazione della classe Cfl - s1 da parte del Ministero dell’Interno, anche per le pavimentazioni lignee e parquet destinati ai luoghi pubblici si potrà procedere alla Marcatura CE con il sistema 3, con sicuri risparmi sia economici sia di tempo per i produttori.


::: I CAMBIAMENTI PIÙ RILEVANTI
Premesso che la norma UNI EN 14342 è acquistabile presso qualsiasi sede dell’organismo nazionale normativo UNI, ma anche online (www.uni.com) e che al momento in cui scriviamo (fine del febbraio 2009), la norma dell’ottobre 2008 è reperibile solo in lingua inglese (il che non ne semplifica la lettura e l’interpretazione), sottolineiamo che la nuova edizione della norma vede importanti cambiamenti, che coinvolgono non solo aspetti formali e/o documentali, ma anche l’attività tecnico-operativa produttiva quotidiana.
Coloro che hanno letto ambedue le versioni della norma, si saranno accorti che le variazioni / integrazioni / sostituzioni / modifiche sono facilmente rilevabili, in quanto identificate da una bandierina con la scritta “A1”, in corrispondenza dell’inizio e della fine della modifica.
Ma analizziamo nel dettaglio la vecchia norma, per vedere, paragrafo per paragrafo, cosa è cambiato.

::: PARAGRAFO 1, “SCOPO”
Così come per la Premessa, anche per questo paragrafo non vi sono sostanziali variazioni, tuttavia, qui si pone l’accento sul fatto che la norma si applica sia alle pavimentazioni di legno per uso interno (comprese le pavimentazioni lignee destinate ai mezzi di trasporto pubblico) sia agli elementi con rivestimento in piallacci e a quelli che sono stati trattati con prodotti ignifuganti per aumentarne la reazione al fuoco; la norma non si applica a prodotti venduti come “superfici tattili”.

::: PARAGRAFO 2, “RIFERIMENTI NORMATIVI”
Qui sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi, per esempio la prova riguardante la scivolosità, il cui riferimento è quello denominato CEN /TS 15.767:2008 (prima non vi era nessun riferimento normativo).
Sono anche state inserite nuove norme, come la EN 14.761 (Parquet di legno massiccio - Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero regolare), che nel 2006 era un progetto di norma, e la norma EN 10.456 (Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà idrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto).

::: PARAGRAFO 3, “TERMINI E DEFINIZIONI”
L’unica differenza sostanziale riguarda l’aggiunta della norma EN 14.761 (si veda il paragrafo precedente).

::: PARAGRAFO 4, “CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI NECESSARIE PER LE PAVIMENTAZIONI DI LEGNO E PARQUET”
Si è parzialmente modificato il titolo del paragrafo, inserendo anche il termine “prodotti per…”, in precedenza assente.
Le modifiche più sostanziali riguardano il riferimento al contenuto di umidità, in cui si asserisce che:
• l'equilibrio del contenuto percentuale di umidità nei prodotti di legno e parquet dipende dalla circostante “temperatura e umidità relativa dell’aria del sito” prima dell’installazione e dalle condizioni di utilizzo;
• le caratteristiche dimensionali dei prodotti in legno e parquet devono essere conformi a quelle definite per il prodotto standard al quale appartiene il prodotto da testare e, di conseguenza, anche alle indicazioni di utilizzo legate al tipo di posa (inchiodato, incollato, flottante), che devono essere indicate e relative al tipo di impiego;
• anche la nota è stata cambiata; nel nuovo testo (più completo e articolato del precedente), si stabilisce che le caratteristiche che seguono scaturiscono dal mandato rilasciato al CEN e all'Associazione europea (FEP) dalla Commissione Europea, in virtù della direttiva UE sui prodotti da costruzione;
• al punto 2 si riporta la lista delle verifiche a cui i prodotti di legno per pavimentazioni devono essere sottoposti in funzione della marcatura, che sono rimaste le stesse di quelle che già riportava la precedente versione: reazione al fuoco; rilascio di formaldeide; emissione di pentaclorofenolo; carico di rottura a flessione; scivolosità; conducibilità termica; durabilità biologica;
• Al punto 4.3, che interessa la durabilità biologica, è cambiato tutto il testo. L’ultima versione stabilisce che la durata biologica si classifica utilizzando la norma EN 335-1 e EN 335-2. Nella nota 1 annessa si chiarisce che l’orientamento esistente nel rapporto tra applicazione, penetrazione e conservazione del trattamento sul prodotto, è da stabilire consultando i documenti nazionali che riportano specifici riferimenti; nella nota 2 (non c’era nella precedente versione) si asserisce che per quanto riguarda la precauzioni relative alla durabilità del legno e parquet si devono consultare sia la norma EN 335:2006 sia gli allegati 3 e 4 annessi UNI EN 14342:2005 + A1:2008.

::: PARAGRAFO, 5 “DETERMINAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI”
Tutti i sei punti che compongono questo paragrafo sono stati oggetto di modifiche. Tra le più salienti, segnaliamo le seguenti:
• Nel titolo, oltre alla determinazione, si usa anche il termine “dichiarazione” (non era presente nella vecchia edizione della norma).
• Al punto 5.1 si chiarisce meglio il concetto della verifica al fuoco, scrivendo che per questa caratteristica, i prodotti per i pavimenti di legno e parquet devono essere testati in modo che si rappresentino le condizioni di utilizzo finali e devono essere classificati in base alla norma EN 13501-1 oppure, nel caso in cui il prodotto soddisfi i requisiti indicati nella tabella 11 inserita nella norma, occorre fare riferimento al tipo di elemento (cosicché si può classificare l’elemento senza ulteriori test). Non è cambiata la tabella delle classi prestazionali di reazione al fuoco, utile per verificare se si devono o no sottoporre a test gli elementi.
• Il punto 5.2 del paragrafo 5, che analizza il rilascio di formaldeide, è rimasto invariato, tranne per l’affermazione in cui si scrive che il rilascio di formaldeide deve essere determinato e classificato ai sensi dell'allegato A, inserito nella nuova versione della norma, e che i valori sono espressi in termini di classi (sapendo che il legno massiccio senza trattamento chimico, senza adesivo, senza rivestimento o senza nessun tipo di finitura non ha un significativo rilascio di formaldeide).
• Il punto 5.3 relativo alla contenuto di pentaclorofenolo non ha subito sostanziali variazioni. Si ribadisce che per il legno naturale, il contenuto di pentaclorofenolo è sempre minore di 5 p.p.m. e che per la marcatura CE il test si può non eseguire (a meno che il legno non sia stato trattato per preservarlo, quindi l’elemento deve essere soggetto a test di verifica).
• Il testo relativo alla resistenza alla rottura (punto 5.4) è stato modificato.
Si è sottolineata l’importanza di verificare tale prestazione laddove è necessario; si scrive inoltre che il risultato deve essere espresso come indicato nella norma EN 1533. La nota annessa (assente nel vecchio testo) sottolinea che la caratteristica è rilevante solo per i sostegni autonomi per pavimentazioni (si presume la posa con magatelli).
• Il punto dedicato alla scivolosità (punto 5.5) è completamente cambiato. Il nuovo testo stabilisce che qualora gli elementi siano soggetti a requisiti normativi di scivolosità, il valore deve essere stabilito e dichiarato in conformità con il test del pendolo, descritto nel documento normativo CEN/TS 15676, che nella vecchia norma non era indicato.
• Il punto 5.6 relativo alla conducibilità termica ha subito alcune variazioni, che seppure non cambiano i concetti espressi nella vecchia norma, mettono in evidenza la necessità che tale caratteristica sia stabilita e dichiarata secondo quanto previsto dalla norma EN 12.664, oppure utilizzando i valori relativi alla densità (come illustrato nel prospetto 2 allegato alla norma). Inoltre, si ricorda che per le pavimentazioni di multistrato si deve considerare la somma dei valori di resistenza termica di ogni strato, applicando la formula riportata nella norma. Rimane valido il prospetto n. 2 inserito in norma relativo alla conduttività termica in funzione della massa volumica media del materiale da verificare.

::: PARAGRAFO 6, “VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ”
Anche questo paragrafo è stato oggetto di un marcato aggiornamento, non tanto nei contenuti specifici, ma in alcuni aspetti formali tra i quali, per esempio, il punto 6.3.3. “registrazione della documentazione” in cui il periodo di conservazione di tutti i documenti relativi al FPC è stato aumentato da 2 a 10 anni.
• Al punto 6.1 relativo alle generalità, si specifica meglio il concetto della conformità, spiegando che questa si ha solo rispettando i requisiti, con i valori dichiarati in norma (comprese le classi stabilite), verificati con le prove iniziali di tipo (ITT), stilando il Controllo di produzione (FPC).
• Nell punto 6.2 dedicato alle prove iniziali di tipo (ITT) si ribadisce meglio il concetto del raggruppamento dei prodotti in famiglie: ciò è possibile se si ritiene che più prodotti possiedono proprietà comuni e laddove il parquet si costituisce di materie prime di cui una o più delle caratteristiche di cui ai punti 4.2 e articolo 5 sono già note (ad esempio materiale già marcato CE).
• Al punto 6.3 si chiarisce che il “controllo di produzione in fabbrica” è sempre a cura del produttore, il quale deve mantenere, stabilire, documentare e implementare un sistema di controllo della produzione al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi con le caratteristiche di prestazione dichiarate. Il documento che comprova tutto ciò (ossia il FPC) si deve comporre di procedure, prove e controlli periodici e/o di valutazione e i risultati devono essere utilizzati per il controllo di tutte le materie prime e i componenti utilizzati. Il tutto dovrà essere sufficientemente dettagliato per assicurare che la conformità del prodotto alla norma sia evidente. Inoltre, si riconferma che qualsiasi sistema aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2000, specifico per le esigenze della norma sulla marcatura, è considerato soddisfacente per le esigenze del FPC.
• Anche gli altri punti del paragrafo 6 relativi ai test per il piano di controllo della produzione hanno subito alcune variazioni di natura formale, che non cambiano però i concetti già presenti nell'edizione del 2005.

::: PARAGRAFO 7, “MARCATURA”
Rispetto alla edizione del 2005, il nuovo testo è più completo e spiega meglio il concetto delle informazioni da fornire. Infatti, al secondo capoverso del paragrafo 7, la norma specifica che le informazioni devono essere immesse sul prodotto stesso oppure su un'etichetta apposta sul prodotto o sulla confezione o sulla bolla di accompagnamento e/o nei documenti commerciali. Inoltre, si specifica che l'ordine in cui l'elenco è presentato deve chiaramente riflettere la gerarchia di preferenza e che, in tutti i casi, la marcatura CE deve contenere le seguenti voci:
- riferimento alla norma europea (UNI EN 14342:2005 +A12008 );
- classe di reazione al fuoco: A1FL, A2fl, BFL, CFL, DFL, EFL o FFL e valore della produzione di fumo s1 o s2 che richiede questa classe;
- rilascio di formaldeide, classe E1 o E2;
- contenuto di Pentaclorofenolo.
Per facilitare la marcatura, la norma riporta un prospetto delle unità di misura da utilizzare per la dichiarazione del valore o della classe.
Infine, si ribadisce nuovamente che nella marcatura si devono inserire le informazioni relative alle modalità di installazione e l’idoneità per l'utilizzo previsto.

::: APPENDICI E ANNESSI ZA ALLA NORMA
Nella versione della norma UNI 14342 del 2005 le appendici e le tabelle ZA erano così suddivise: tre appendici (A - B - C) e tre appendici ZA; nella nuova versione gli allegati sono differenti, ossia:
• Allegato 1: “Classi di formaldeide”, suddivisa in due parti. La parte A relativa ai prodotti che si devono testare e la parte B relativa ai materiali che si devono testare;
• Annessi ZA, suddivisi in tre sezioni: ZA 1 (Scopo e caratteristiche rilevanti); ZA 2 (Procedure per l’attestazione della conformità per i prodotti per parquet e pavimenti di legno); ZA 3 (Marcatura ed etichettatura). Per ognuno di loro, le modifiche più importanti sono così sintetizzabili.

ALLEGATO 1
Nella prima parte dell’Allegato A relativo alle classi della formaldeide (A1) si stabilisce che il prodotto deve essere testato secondo la norma EN 717-1; nella seconda parte si informa che se i materiali contengono formaldeide, in particolare resine aminoplastiche, il prodotto deve essere testato e classificato in una delle due classi riportate, E1 o E2, e che i requisiti per entrambe le prove iniziali di tipo e di produzione nella fabbrica di controllo/sorveglianza sono inseriti nella Tabella A.1 per la classe E1 e Tabella A.2 per prodotti che rientrano nella classe E2. L’allegato riporta anche tre specifiche note:
• Nota 1: I parquet prodotti con materiali della classe E1 possono essere utilizzati senza causare una concentrazione d’aria superiore a 0,1 x 10- 6 (ppm) in condizioni HCHO secondo la norma EN 717-1. L'obbligo non si applica ai pavimenti in legno per i quali non sono stati utilizzati materiali contenenti formaldeide aggiunta durante la produzione o in post- produzione alla trasformazione. Questi prodotti possono essere classificati E1 senza prove. I valori limite per la formaldeide di classe E1 sono in Tabella A.1 e per la classe E2 in Tabella A.2.
• Nota 2: L'esperienza dimostra che per garantire la conformità con i limiti di cui alla tabella B.1, la rotazione media trovata dall’interno del controllo della produzione di fabbrica nel corso di un periodo di 1/2 anno non deve superare 6,5 mg HCHO/100g per i pannelli di particelle OSB oppure 7 mg HCHO/100g pannello MDF.
• Nota 3: Il corrispondente obbligo dei limiti superiori per la classe E2 è inserito nella norma EN 120, EN 717-2.

::: ANNESSI ZA (INFORMATIVO)
• ZA.1, “Scopo e caratteristiche rilevanti”. Si dice che le clausole di questa norma europea affrontano le disposizioni stabilite dalla Direttiva UE per i Prodotti da Costruzione "ZA.1” e sono state elaborate sulla base del mandato M/119 “Pavimenti”. Si dice inoltre che le clausole riportate in questo allegato servono per “soddisfare i requisiti del mandato sotto la Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE)”. Il rispetto di tali clausole conferisce una presunzione di idoneità dei prodotti contemplati dall’allegato per gli usi indicati nel presente documento, facendo riferimento alle informazioni che accompagnano la marcatura CE. Si precisa poi che atri requisiti e altre direttive UE (che non pregiudicano l'idoneità per l'uso) possono essere applicabili a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di questa norma.
• Nella nota 2 si fa riferimento a un database informatico delle disposizioni europee e nazionali sulle sostanze pericolose, disponibile presso il sito http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain. htm. L’allegato in norma stabilisce le condizioni e le relative clausole applicabili per la marcatura CE dei prodotti destinati per gli utilizzi indicati nella tabella ZA.1.
• ZA 2, “Procedure per l’attestazione di conformità dei prodotti per i parquet e pavimenti di legno”. Questo importante annesso si suddivide in più parti; la ZA.2.1 riporta i nuovi sistemi di attestazione di conformità: a differenza della vecchia norma, che ne prevedeva due (sistema 3 e 4), la nuova norma contiene anche il più rigido sistema 1. Altre importanti modifiche sono le aggiunte relative alle tre tabelle identificate con le sigle ZA.3.1, ZA.3.2 e ZA 3.3, relative all’assegnazione dei compiti per produttore, organismo di notifica e laboratorio prove per la valutazione della conformità.

::: SECONDO NOI…
È vero che la norma aggiornata al 2008 è più completa della precedente versione, ma aver inserito - oltre ai sistemi 3 e 4 di attestazione - anche il sistema 1 rende più rigida la marcatura CE dei parquet.
Ci spieghiamo meglio. Il più rigido sistema 1 inserito nella nuova norma offre maggiori garanzie per i pavimenti lignei destinati ai luoghi pubblici; questa condizione, in Italia, la si raggiunge solo se si ha il livello di reazione al fuoco B utilizzando prodotti ignifuganti che, di fatto, rendono obbligatoria la marcatura CE con il sistema 1, quando in tutta Europa (tranne Italia e Belgio) è sufficiente raggiungere il livello di reazione al fuoco C, con la possibilità di marcare CE con il meno severo sistema di attestazione della conformità 3.
Questi elementi, seppure importanti, per alcune aziende potrebbero diventare davvero penalizzanti. Non ci riferiamo alle aziende con una struttura tipicamente industriale, ma alle piccole imprese che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto industriale, ma anche di quello di molti Paesi della Comunità Europea.
I costi necessari per far eseguire i test di laboratorio sono talvolta molto elevati e sicuramente non variano in proporzione alle dimensioni delle aziende.
Forse, questo dovrebbe far riflettere coloro che emettono norme e regole basandosi troppo spesso sulle caratteristiche di aziende a produzione industriale, quando è risaputo che nel nostro settore il mercato è costellato da medie, piccole e micro imprese…

Fonte : professionalparquet.it