: COSA CAMBIA CON LA NUOVA UNI EN 14342
di Domenico Adelizzi
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Paragrafo dopo paragrafo, analizziamo insieme le variazioni, le integrazioni e le sostituzioni rispetto alla vecchia norma ...
La fine del 2008, per i produttori parquet, è stata densa di incertezze
e confusione, non solo per il mercato un po’ in ristagno, ma anche
in funzione del comportamento da adottare per l’implementazione
della marcatura CE, così come prevedeva la norma armonizzata
UNI EN 14342:2005, che doveva entrare in regime di obbligatorietà in Italia
a partire dal primo marzo 2009. Scriviamo “doveva”, perché, à metà
dicembre 2008, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(serie C 321/26 del 16 dicembre 2008), la proroga di un altro anno
che, di fatto, ha posticipato la marcatura CE degli elementi di legno per
parquet e pavimentazioni al prossimo 1 marzo 2010.
Alla base di questa “proroga” (che ha dato origine inizialmente a
una confusione interpretativa sulla data di applicazione della
norma) è stata la pubblicazione del nuovo documento normativo
denominato UNI EN 14342:2005 + A1:2008, che è entrato a far
parte del corpo normativo nazionale dallo scorso 23 ottobre
2008 e che, rispetto all’edizione del 2005, prevede alcune integrazioni,
sostituzioni e variazioni. Variazioni che, senza ombra
di dubbio, in assenza di una proroga, avrebbero messo in difficoltà
sia le aziende che già avevano pronta la marcatura CE con
la versione della norma anno 2005, sia quelle che, non avendo
ancora iniziato l’iter, avrebbero avuto tre - quattro mesi di tempo
per predisporre l’intera documentazione per redigere il Factory
Production Control (Piano di Controllo della Produzione) così
come l’esecuzione delle prove iniziali di tipo (previste sia dalla
vecchia sia dalla nuova versione della norma).
::: IMPORTANTE! PER TUTTI I PRODUTTORI DI ELEMENTI DI LEGNO PER PAVIMENTAZIONI LIGNEE E PARQUET
Mentre andiamo in stampa con la rivista apprendiamo
che sulla Gazzetta Ufficiale n. 48
del 27 febbraio 2009 è stato pubblicato il Decreto
del 16 febbraio 2009 avente titolo “Modifiche
e integrazioni al decreto del 15 marzo
2005 recante i requisiti di reazione al
fuoco dei prodotti da costruzione”, che apporta
sostanziali variazioni per il settore dei pavimenti
di legno, perché estende la possibilità
di utilizzare nelle destinazioni d’utilizzo pubblico
la classe di reazione al fuoco Cfl - s1, invece
della precedente - e più severa - classe BFL - s1.
Tale importante modifica cambia anche l’approccio
alla Marcatura CE conforme alla norma
EN 14342:2005+A1, obbligatoria dal prossimo
1 marzo 2010: se con la precedente classe
BFL - s1 si doveva necessariamente ricadere nel
sistema 1 di attestazione della conformità (con
l’obbligo da parte del produttore di attivare
procedure più impegnative e costose), con
l’accettazione della classe Cfl - s1 da parte del
Ministero dell’Interno, anche per le pavimentazioni
lignee e parquet destinati ai luoghi
pubblici si potrà procedere alla Marcatura CE
con il sistema 3, con sicuri risparmi sia economici
sia di tempo per i produttori.
::: I CAMBIAMENTI PIÙ RILEVANTI
Premesso che la norma UNI EN 14342 è acquistabile presso qualsiasi
sede dell’organismo nazionale normativo UNI, ma anche online
(www.uni.com) e che al momento in cui scriviamo (fine del febbraio
2009), la norma dell’ottobre 2008 è reperibile solo in lingua inglese
(il che non ne semplifica la lettura e l’interpretazione), sottolineiamo
che la nuova edizione della norma vede importanti cambiamenti,
che coinvolgono non solo aspetti formali e/o documentali, ma anche
l’attività tecnico-operativa produttiva quotidiana.
Coloro che hanno letto ambedue le versioni della norma, si saranno
accorti che le variazioni / integrazioni / sostituzioni / modifiche
sono facilmente rilevabili, in quanto identificate da una bandierina
con la scritta “A1”, in corrispondenza dell’inizio e della fine
della modifica.
Ma analizziamo nel dettaglio la vecchia norma, per vedere, paragrafo
per paragrafo, cosa è cambiato.
::: PARAGRAFO 1, “SCOPO”
Così come per la Premessa, anche per questo paragrafo non vi sono sostanziali
variazioni, tuttavia, qui si pone l’accento sul fatto che la norma
si applica sia alle pavimentazioni di legno per uso interno (comprese le
pavimentazioni lignee destinate ai mezzi di trasporto pubblico) sia agli
elementi con rivestimento in piallacci e a quelli che sono stati trattati
con prodotti ignifuganti per aumentarne la reazione al fuoco; la norma
non si applica a prodotti venduti come “superfici tattili”.
::: PARAGRAFO 2, “RIFERIMENTI NORMATIVI”
Qui sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi, per esempio la
prova riguardante la scivolosità, il cui riferimento è quello denominato
CEN /TS 15.767:2008 (prima non vi era nessun riferimento normativo).
Sono anche state inserite nuove norme, come la EN 14.761 (Parquet di legno
massiccio - Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero
regolare), che nel 2006 era un progetto di norma, e la norma EN
10.456 (Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà idrometriche - Valori
tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici
dichiarati e di progetto).
::: PARAGRAFO 3, “TERMINI E DEFINIZIONI”
L’unica differenza sostanziale riguarda l’aggiunta della norma EN 14.761
(si veda il paragrafo precedente).
::: PARAGRAFO 4, “CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI NECESSARIE PER LE PAVIMENTAZIONI DI LEGNO E PARQUET”
Si è parzialmente modificato il titolo del paragrafo, inserendo anche il
termine “prodotti per…”, in precedenza assente.
Le modifiche più sostanziali riguardano il riferimento al contenuto di umidità,
in cui si asserisce che:
• l'equilibrio del contenuto percentuale di umidità nei prodotti di legno e
parquet dipende dalla circostante “temperatura e umidità relativa dell’aria
del sito” prima dell’installazione e dalle condizioni di utilizzo;
• le caratteristiche dimensionali dei prodotti in legno e parquet devono
essere conformi a quelle definite per il prodotto standard al quale appartiene
il prodotto da testare e, di conseguenza, anche alle indicazioni
di utilizzo legate al tipo di posa (inchiodato, incollato, flottante), che
devono essere indicate e relative al tipo di impiego;
• anche la nota è stata cambiata; nel nuovo testo (più completo e articolato
del precedente), si stabilisce che le caratteristiche che seguono
scaturiscono dal mandato rilasciato al CEN e all'Associazione europea
(FEP) dalla Commissione Europea, in virtù della direttiva UE sui prodotti
da costruzione;
• al punto 2 si riporta la lista delle verifiche a cui i prodotti di legno per
pavimentazioni devono essere sottoposti in funzione della marcatura,
che sono rimaste le stesse di quelle che già riportava la precedente
versione: reazione al fuoco; rilascio di formaldeide; emissione di pentaclorofenolo;
carico di rottura a flessione; scivolosità; conducibilità termica;
durabilità biologica;
• Al punto 4.3, che interessa la durabilità biologica, è cambiato tutto il
testo. L’ultima versione stabilisce che la durata biologica si classifica
utilizzando la norma EN 335-1 e EN 335-2. Nella nota 1 annessa si chiarisce
che l’orientamento esistente nel rapporto tra applicazione, penetrazione
e conservazione del trattamento sul prodotto, è da stabilire
consultando i documenti nazionali che riportano specifici riferimenti;
nella nota 2 (non c’era nella precedente versione) si asserisce che per
quanto riguarda la precauzioni relative alla durabilità del legno e parquet
si devono consultare sia la norma EN 335:2006 sia gli allegati 3 e 4
annessi UNI EN 14342:2005 + A1:2008.
::: PARAGRAFO, 5 “DETERMINAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI”
Tutti i sei punti che compongono questo paragrafo sono stati oggetto di
modifiche. Tra le più salienti, segnaliamo le seguenti:
• Nel titolo, oltre alla determinazione, si usa anche il termine “dichiarazione”
(non era presente nella vecchia edizione della norma).
• Al punto 5.1 si chiarisce meglio il concetto della verifica al fuoco, scrivendo
che per questa caratteristica, i prodotti per i pavimenti di legno
e parquet devono essere testati in modo che si rappresentino le condizioni
di utilizzo finali e devono essere classificati in base alla norma EN
13501-1 oppure, nel caso in cui il prodotto soddisfi i requisiti indicati
nella tabella 11 inserita nella norma, occorre fare riferimento al tipo di
elemento (cosicché si può classificare l’elemento senza ulteriori test).
Non è cambiata la tabella delle classi prestazionali di reazione al fuoco,
utile per verificare se si devono o no sottoporre a test gli elementi.
• Il punto 5.2 del paragrafo 5, che analizza il rilascio di formaldeide, è rimasto
invariato, tranne per l’affermazione in cui si scrive che il rilascio
di formaldeide deve essere determinato e classificato ai sensi dell'allegato
A, inserito nella nuova versione della norma, e che i valori sono espressi
in termini di classi (sapendo che il legno massiccio senza trattamento
chimico, senza adesivo, senza rivestimento o senza nessun tipo
di finitura non ha un significativo rilascio di formaldeide).
• Il punto 5.3 relativo alla contenuto di pentaclorofenolo non ha subito sostanziali
variazioni. Si ribadisce che per il legno naturale, il contenuto di
pentaclorofenolo è sempre minore di 5 p.p.m. e che per la marcatura CE il
test si può non eseguire (a meno che il legno non sia stato trattato per
preservarlo, quindi l’elemento deve essere soggetto a test di verifica).
• Il testo relativo alla resistenza alla rottura (punto 5.4) è stato modificato.
Si è sottolineata l’importanza di verificare tale prestazione laddove
è necessario; si scrive inoltre che il risultato deve essere espresso come
indicato nella norma EN 1533. La nota annessa (assente nel vecchio
testo) sottolinea che la caratteristica è rilevante solo per i sostegni autonomi
per pavimentazioni (si presume la posa con magatelli).
• Il punto dedicato alla scivolosità (punto 5.5) è completamente cambiato.
Il nuovo testo stabilisce che qualora gli elementi siano soggetti a requisiti
normativi di scivolosità, il valore deve essere stabilito e dichiarato
in conformità con il test del pendolo, descritto nel documento
normativo CEN/TS 15676, che nella vecchia norma non era indicato.
• Il punto 5.6 relativo alla conducibilità termica ha subito alcune variazioni,
che seppure non cambiano i concetti espressi nella vecchia norma,
mettono in evidenza la necessità che tale caratteristica sia stabilita e dichiarata
secondo quanto previsto dalla norma EN 12.664, oppure utilizzando
i valori relativi alla densità (come illustrato nel prospetto 2 allegato
alla norma). Inoltre, si ricorda che per le pavimentazioni di multistrato
si deve considerare la somma dei valori di resistenza termica di
ogni strato, applicando la formula riportata nella norma. Rimane valido
il prospetto n. 2 inserito in norma relativo alla conduttività termica in
funzione della massa volumica media del materiale da verificare.
::: PARAGRAFO 6, “VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ”
Anche questo paragrafo è stato oggetto di un marcato aggiornamento,
non tanto nei contenuti specifici, ma in alcuni aspetti formali tra i quali,
per esempio, il punto 6.3.3. “registrazione della documentazione” in cui il
periodo di conservazione di tutti i documenti relativi al FPC è stato aumentato
da 2 a 10 anni.
• Al punto 6.1 relativo alle generalità, si specifica meglio il concetto della
conformità, spiegando che questa si ha solo rispettando i requisiti, con
i valori dichiarati in norma (comprese le classi stabilite), verificati con
le prove iniziali di tipo (ITT), stilando il Controllo di produzione (FPC).
• Nell punto 6.2 dedicato alle prove iniziali di tipo (ITT) si ribadisce meglio
il concetto del raggruppamento dei prodotti in famiglie: ciò è possibile
se si ritiene che più prodotti possiedono proprietà comuni e laddove
il parquet si costituisce di materie prime di cui una o più delle caratteristiche
di cui ai punti 4.2 e articolo 5 sono già note (ad esempio
materiale già marcato CE).
• Al punto 6.3 si chiarisce che il “controllo di produzione in fabbrica” è sempre
a cura del produttore, il quale deve mantenere, stabilire, documentare
e implementare un sistema di controllo della produzione al fine di garantire
che i prodotti immessi sul mercato siano conformi con le caratteristiche
di prestazione dichiarate. Il documento che comprova tutto ciò (ossia
il FPC) si deve comporre di procedure, prove e controlli periodici e/o di
valutazione e i risultati devono essere utilizzati per il controllo di tutte le
materie prime e i componenti utilizzati. Il tutto dovrà essere sufficientemente
dettagliato per assicurare che la conformità del prodotto alla norma
sia evidente. Inoltre, si riconferma che qualsiasi sistema aziendale
conforme alla norma EN ISO 9001:2000, specifico per le esigenze della norma
sulla marcatura, è considerato soddisfacente per le esigenze del FPC.
• Anche gli altri punti del paragrafo 6 relativi ai test per il piano di controllo
della produzione hanno subito alcune variazioni di natura formale,
che non cambiano però i concetti già presenti nell'edizione del 2005.
::: PARAGRAFO 7, “MARCATURA”
Rispetto alla edizione del 2005, il nuovo testo è più completo e spiega
meglio il concetto delle informazioni da fornire. Infatti, al secondo capoverso
del paragrafo 7, la norma specifica che le informazioni devono essere
immesse sul prodotto stesso oppure su un'etichetta apposta sul
prodotto o sulla confezione o sulla bolla di accompagnamento e/o nei
documenti commerciali. Inoltre, si specifica che l'ordine in cui l'elenco è
presentato deve chiaramente riflettere la gerarchia di preferenza e che,
in tutti i casi, la marcatura CE deve contenere le seguenti voci:
- riferimento alla norma europea (UNI EN 14342:2005 +A12008 );
- classe di reazione al fuoco: A1FL, A2fl, BFL, CFL, DFL, EFL o FFL e valore
della produzione di fumo s1 o s2 che richiede questa classe;
- rilascio di formaldeide, classe E1 o E2;
- contenuto di Pentaclorofenolo.
Per facilitare la marcatura, la norma riporta un prospetto
delle unità di misura da utilizzare per la dichiarazione
del valore o della classe.
Infine, si ribadisce nuovamente che nella marcatura si
devono inserire le informazioni relative alle modalità di
installazione e l’idoneità per l'utilizzo previsto.
::: APPENDICI E ANNESSI ZA ALLA NORMA
Nella versione della norma UNI 14342 del 2005 le appendici e le tabelle
ZA erano così suddivise: tre appendici (A - B - C) e tre appendici ZA; nella
nuova versione gli allegati sono differenti, ossia:
• Allegato 1: “Classi di formaldeide”, suddivisa in due parti. La parte A
relativa ai prodotti che si devono testare e la parte B relativa ai materiali
che si devono testare;
• Annessi ZA, suddivisi in tre sezioni: ZA 1 (Scopo e caratteristiche rilevanti);
ZA 2 (Procedure per l’attestazione della conformità per i prodotti
per parquet e pavimenti di legno); ZA 3 (Marcatura ed etichettatura).
Per ognuno di loro, le modifiche più importanti sono così sintetizzabili.
ALLEGATO 1
Nella prima parte dell’Allegato A relativo alle classi della formaldeide
(A1) si stabilisce che il prodotto deve essere testato secondo la norma
EN 717-1; nella seconda parte si informa che se i materiali contengono
formaldeide, in particolare resine aminoplastiche, il prodotto deve essere
testato e classificato in una delle due classi riportate, E1 o E2, e che i
requisiti per entrambe le prove iniziali di tipo e di produzione nella fabbrica
di controllo/sorveglianza sono inseriti nella Tabella A.1 per la classe
E1 e Tabella A.2 per prodotti che rientrano nella classe E2.
L’allegato riporta anche tre specifiche note:
• Nota 1: I parquet prodotti con materiali della classe E1 possono essere
utilizzati senza causare una concentrazione d’aria superiore a 0,1 x 10-
6 (ppm) in condizioni HCHO secondo la norma EN 717-1. L'obbligo non
si applica ai pavimenti in legno per i quali non sono stati utilizzati materiali
contenenti formaldeide aggiunta durante la produzione o in post-
produzione alla trasformazione. Questi prodotti possono essere
classificati E1 senza prove. I valori limite per la formaldeide di classe
E1 sono in Tabella A.1 e per la classe E2 in Tabella A.2.
• Nota 2: L'esperienza dimostra che per garantire la conformità con i limiti
di cui alla tabella B.1, la rotazione media trovata dall’interno del
controllo della produzione di fabbrica nel corso di un periodo di 1/2 anno
non deve superare 6,5 mg HCHO/100g per i pannelli di particelle OSB oppure 7 mg HCHO/100g pannello MDF.
• Nota 3: Il corrispondente obbligo dei limiti superiori per la classe E2 è
inserito nella norma EN 120, EN 717-2.
::: ANNESSI ZA (INFORMATIVO)
• ZA.1, “Scopo e caratteristiche rilevanti”. Si dice che le clausole di questa
norma europea affrontano le disposizioni stabilite dalla Direttiva
UE per i Prodotti da Costruzione "ZA.1” e sono state elaborate sulla base
del mandato M/119 “Pavimenti”. Si dice inoltre che le clausole riportate
in questo allegato servono per “soddisfare i requisiti del mandato
sotto la Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE)”. Il rispetto di tali
clausole conferisce una presunzione di idoneità dei prodotti contemplati
dall’allegato per gli usi indicati nel presente documento, facendo
riferimento alle informazioni che accompagnano la marcatura CE. Si
precisa poi che atri requisiti e altre direttive UE (che non pregiudicano
l'idoneità per l'uso) possono essere applicabili a un prodotto da costruzione
che rientra nell'ambito di applicazione di questa norma.
• Nella nota 2 si fa riferimento a un database informatico delle disposizioni
europee e nazionali sulle sostanze pericolose, disponibile presso
il sito http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.
htm. L’allegato in norma stabilisce le condizioni e le relative clausole
applicabili per la marcatura CE dei prodotti destinati per gli utilizzi
indicati nella tabella ZA.1.
• ZA 2, “Procedure per l’attestazione di conformità dei prodotti per i parquet
e pavimenti di legno”. Questo importante annesso si suddivide in più
parti; la ZA.2.1 riporta i nuovi sistemi di attestazione di conformità: a differenza
della vecchia norma, che ne prevedeva due (sistema 3 e 4), la nuova
norma contiene anche il più rigido sistema 1. Altre importanti modifiche
sono le aggiunte relative alle tre tabelle identificate con le sigle ZA.3.1,
ZA.3.2 e ZA 3.3, relative all’assegnazione
dei compiti
per produttore, organismo
di notifica e laboratorio
prove per la valutazione
della conformità.
::: SECONDO NOI…
È vero che la norma aggiornata
al 2008 è più
completa della precedente
versione, ma aver
inserito - oltre ai sistemi
3 e 4 di attestazione - anche
il sistema 1 rende
più rigida la marcatura
CE dei parquet.
Ci spieghiamo meglio. Il
più rigido sistema 1 inserito
nella nuova norma offre maggiori garanzie per i pavimenti lignei destinati ai luoghi pubblici;
questa condizione, in Italia, la si raggiunge solo se si ha il livello di reazione
al fuoco B utilizzando prodotti ignifuganti che, di fatto, rendono
obbligatoria la marcatura CE con il sistema 1, quando in tutta Europa
(tranne Italia e Belgio) è sufficiente raggiungere il livello di reazione al
fuoco C, con la possibilità di marcare CE con il meno severo sistema di
attestazione della conformità 3.
Questi elementi, seppure importanti, per alcune aziende potrebbero diventare
davvero penalizzanti. Non ci riferiamo alle aziende con una
struttura tipicamente industriale, ma alle piccole imprese che costituiscono
la spina dorsale del nostro tessuto industriale, ma anche di quello
di molti Paesi della Comunità Europea.
I costi necessari per far eseguire i test di laboratorio sono talvolta molto
elevati e sicuramente non variano in proporzione alle dimensioni delle aziende.
Forse, questo dovrebbe far riflettere coloro che emettono norme
e regole basandosi troppo spesso sulle caratteristiche di aziende a produzione
industriale, quando è risaputo che nel nostro settore il mercato
è costellato da medie, piccole e micro imprese…